Aereo, bus e treno, quale di questi mezzi offre maggior tutela ai passeggeri?
Vediamo le varie situazioni:
Aereo, bus, treno: tutela ai passeggeri in caso di ritardo
In caso di ritardo, i passeggeri più tutelati sono quelli che viaggiano in treno, infatti possono far valere i loro diritti se il ritardo supera i 59 minuti.
I passeggeri che viaggiano in autobus, invece, possono richiedere un rimborso se la partenza ritarda dalla fermata stabilita (su un percorso di almeno 250 km) cdi almeno 90 minuti.
Coloro che invece si spostano in aereo possono richiedere un rimborso per viaggi con ritardi oltre le 2 ore a partire da una distanza di 1.500 km.
Aereo, bus, treno: tutela ai passeggeri in caso di bagagli danneggiati
Se parliamo di danneggiamento dei bagagli durante il tragitto, tra aereo, bus e treno, i passeggeri che godono di maggiore tutela sono quelli che viaggiano in aereo.
Esiste un preciso regolamento, per i bagagli danneggiati in aereo, che prevede un risarcimento danni, a fronte di una denuncia effettuata entro 7 giorni dall’evento.
Chi viaggia in treno, in caso di danni al bagaglio, può chiedere un risarcimento fino a 260 euro, o richiedere un valore maggiore dimostrando l’entità superiore del danno.
I passeggeri degli autobus devono controllare lo stato dei propri bagagli non appena vengono loro riconsegnati, e, in caso di danni, dimostrare il valore effettivo della valigia al fine di ricevere un risarcimento.
Aereo, bus, treno: tutela ai passeggeri con mobilità ridotta
In caso di passeggeri con mobilità ridotta, coloro che scelgono di viaggiare in autobus hanno diritto a un’assistenza dedicata gratuita, sia nelle stazioni che a bordo del bus, oltre al trasporto gratuito dell’eventuale accompagnatore.
Dicasi lo stesso per i treni.
Le compagnie aeree, invece, possono non accettare le prenotazioni di persone con mobilità ridotta in caso di volo con problemi di sicurezza o possibili svantaggi tecnici.
Aereo, bus, treno: tutela ai passeggeri in caso di Sciopero
Chi viaggia in aereo, non può chiedere il rimborso nel caso in cui i voli vengano cancellati a causa di scioperi, rischi per la sicurezza o condizioni meteo estreme.
Chi viaggia in autobus può rivolgersi alla compagnia che deciderà, caso per caso, se rimborsare il passeggero o meno.
I passeggeri che si spostano in treno, invece, in caso di cancellazione del collegamento per sciopero, hanno diritto al rimborso totale.