Dal 27.06.2012, l’iscrizione dei minori sul passaporto del genitore o genitori non è più valida.
Da tale data i minori possono viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale.
I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo titolare fino alla loro naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per andare all’estero devono essere in possesso di un documento personale valido come passaporto, o se il viaggio è all’interno dei Paesi UE, la carta di identità valida per l’espatrio è sufficiente.
Rilascio del passaporto per i minori – il documento e la sua validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa, che vale anche per le carte d’identità rilasciate dai Comuni, prevede che i passaporti per minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.
• Minori da 0 a 3 anni: il passaporto ha validità triennale
• Minori dai 3 ai 18 anni: il passaporto havalidità quinquennale
Come e dove presentare la domanda per il passaporto per i minori
Il nuovo servizio della Polizia di Stato prevede di poter richiedere online il passaporto eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.
Il sistema non permette la registrazione da parte di un minore pertanto per ottenerne il passaporto un genitore deve registrarsi a proprio nome, o di quello dell’altro genitore, e prendere l’appuntamento che utilizzerà per il figlio/a. La domanda per il passaporto e bollettino postale devono essere a nome del minore.
Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa.
La documentazione necessaria per il passaporto dei minori
La documentazione necessaria per il passaporto varia tra maggiorenni e minori.
La documentazione necessaria prevede:
- il modulo stampato della richiesta passaporto.
Per il passaporto dei minori la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori, un documento di riconoscimento valido del minore ( il suggerimento è portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento).
In alternativa il genitore del minore può autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). - 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)
- 1 contributo amministrativo da € 73,50 (valore bollato – ex marca da bollo) da acquistare prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti. (chi avesse già acquistato il contrassegno con il vecchio importo da € 40,29 dovrà integrarlo con uno ulteriore da € 33,21).
- La ricevuta di pagamento con c/c di€ 42,50 per il passaporto ordinario.
- Il versamento a nome del minore va effettuato con bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.
Causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Esistono bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. - Per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Passaporto per i minori: Assenso dei genitori
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
I genitori devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale, che ne autentica la firma, presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il genitore richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale.
Questa procedura è estesa ai cittadini della comunità europea.
Il genitore extracomunitario che si trova in Italia, ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l’assenso davanti ad un pubblico ufficiale.
Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l’assenso, può firmare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova.
Minori all’estero con carte di identità
Le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L’ESPATRIO possono essere utilizzate per andare all’estero, nei paesi della comunità europea.
Sulle carte di identità ora sono presenti i nomi dei genitori, se invece non sono indicati gli stessi ai controlli in frontiera dovranno esibire una documentazione da cui questo si evinca (es: stato di famiglia).
Ricordiamo anche che purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti.
Condizioni per l’espatrio dei minori
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
- viaggiano con almeno un genitore, e sul passaporto del minore sono riportati i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il nome del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido.
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. - affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
- affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)
Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
Accade però che alcune compagnie aeree o di navigazione richiedano un documento di accompagnamento per via di un loro regolamento interno, pertanto per evitare spiacevoli sorprese all’imbarco verificate attentamente se lo forniscono loro ed eventualmente a quali costi.